Da novembre 2015 ho ricevuto Delega dalla Presidenza del Consiglio ad occuparmi della riforma del diritto d’autore. Se a prima vista può apparire un tema di nicchia riservato agli esperti del settore, esso è uno temi al centro del dibattito – nazionale e sovranazionale – su come coniugare il libero accesso alla cultura con nuove forme di tutela della proprietà intellettuale.

Il diritto d’autore è infatti quel diritto riconosciuto alle opere dell’ingegno di carattere creativo (in letteratura, cinema, teatro, musica), qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Tutelato da diverse Convenzioni internazionali, in Italia è disciplinato sia in via generale dal nostro codice civile (articoli 2575 – 2583)  sia da una legge ad hoc, la legge 22/04/1941 n. 633.

Oltre alla tutela delle opere creative la legge prevede la protezione dei cd. “diritti connessi” al diritto d’autore, che spettano non agli autori-primi delle opere, ma agli “interpreti ed esecutori” dell’opera, nonché ai produttori e alle case discografiche per la pubblica diffusione della stessa ovvero per la riproduzione su supporto (cd. compenso per copia privata).

Parliamo quindi di un ristoro economico che gli utilizzatori (radio, tv, locali) pagano agli artisti e agli interpreti per le ritrasmissioni delle loro opere (quindi spetta loro ogni volta che viene trasmesso un film o un brano musicale).

Esistono per questo le collecting societies, le quali ricevono il corrispettivo dagli utilizzatori delle opere e devono poi ripartirlo ai mandanti aventi diritto, cioè:

– gli autori e gli editori dell’opera per quanto riguarda i diritti d’autore;

– i produttori e gli interpreti ed esecutori per quanto riguarda i diritti connessi.

Quanto ai primi, vi è un’unica collecting society, in quanto la legge prevede il monopolio della SIAE. Per i diritti connessi, invece, dopo un sostanziale monopolio in capo all’IMAIE, l’art. 39 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (cd decreto liberalizzazioni), convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, ne ha sancito la libera attività di amministrazione e intermediazione. Gli artisti sono oggi liberi di scegliere la collecting society a cui conferire mandato per la riscossione dei propri compensi.

Il web e le tecnologie digitali offrono grandi potenzialità ma richiedono di modernizzare il diritto d’autore per venire incontro al nuovo paradigma culturale ed economico.

Muovendo da queste premesse e consapevole di procedere lungo una strada impervia e complessa, lo scorso anno ho presentato una proposta di legge, nell’ambito del più ampio approfondimento che stiamo portando avanti per una riforma del settore, in armonia con le indicazioni che ci arrivano dall’Unione Europea. Qui, da ultimo, è stata approvata la direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi territoriali, che dovrà essere recepita entro il prossimo aprile e per questo è stata recentemente inserita nel disegno di legge di delegazione europea.

Il dibattito prosegue anche in Europa: lo scorso luglio il Parlamento UE ha approvato la Relazione Reda”, che reca gli indirizzi della riforma sul diritto d’autore prevista per il prossimo novembre, nell’ambito del nuovo disegno del mercato unico digitale europeo.